Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
(pubblicato sulla G.U. S.O. del 09/03/00 n.47)
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale
prevede l’emanazione di uno o più decreti legislativi per il
riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per
l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di
risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, per la
modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione, nonché per il riordino del regime
fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
Visto l’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n.
662, che prevede l’emanazione di regolamenti ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al
fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione
delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disciplina del risparmio previdenziale
Articolo 1
Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la
previdenza complementare e individuale
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 10:
1) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari e i contributi e premi versati alle forme
pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore
al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a
lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali
redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non
superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12
per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La
disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel
caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi
tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993
alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai
fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene
conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di
previdenza di cui all’articolo 70, comma 1; dei contributi versati
ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto
legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono
fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del
predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di
cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di
TFR alle forme pensionistiche complementari.";
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1,
sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12
che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione
per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l’importo complessivamente stabilito.";
b) nell’articolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non si considerano anticipazioni le somme e i valori
destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124.";
c) nell’articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le
parole da "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse;
e) nell’articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;
f) nell’articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti
ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti
delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle
disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di
lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun
esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei
rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e
privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 marzo di ciascun
anno";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. E’ deducibile un importo non superiore al 3 per
cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a
forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale
riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell’esercizio e
nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura
di perdite dell’esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso
si applica l’articolo 44, comma 2. Se l’esercizio è in perdita,
la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non
oltre il quinto, fino a concorrenza dell’ammontare
complessivamente maturato.".
2. Se l’ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme
pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124 non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi
della lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica
al fondo pensione o all’impresa di assicurazione, entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato
il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il
diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà
dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Articolo 2
Disciplina delle forme pensionistiche individuali
1. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 9-bis
Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi
pensione aperti
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante
l’adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 9. L’adesione
avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche
previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di
partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa
all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di
vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile
stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di
cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità
siano consentite, in caso di cessazione dell’attività lavorativa,
nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni
e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista
per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o
d’impresa si considera età pensionabile il compimento dell’età
prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione
volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i
cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di
capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un
importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato,
salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma
periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento
dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche
mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese
di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato
o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’articolo
9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le
facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L’adesione
avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti
istitutive.
2. L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa
all’atto della conclusione del contratto, può essere
successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1,
devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla
Commissione di cui all’articolo 16, prima della loro
applicazione.".
Articolo 3
Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124
- Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", salvo che l’importo annuo della
prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare
inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) nell’articolo 10:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Permanenza nel
fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione
dei requisiti di partecipazione";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole:
"o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter;";
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione
individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui
agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi
previste dal comma 4 dell’articolo 7.";
4) nel comma 2, dopo le parole "ai fondi pensione di cui
all’articolo 9", sono inserite le seguenti: "o a una
delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter";
5) nel comma 3, dopo le parole "a carico del fondo
pensione", sono aggiunte le seguenti: "o delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter,";
6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole "di cui
agli articoli 3 e 9" sono inserite le seguenti "o presso
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter";
7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
"3-quater. In caso di morte dell’iscritto ad una delle
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter
prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è
riscattata dagli eredi.
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli
9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera
posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo
pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche
individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che
siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del
contratto.";
c) nell’articolo 13:
1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
2) il comma 13 è sostituito con il seguente:
"13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che
avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente
decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti
delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da
una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad
altra forma pensionistica individuale.";
Articolo 4
Decorrenza e norme transitorie
1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera a), si
applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle
forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto.
2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1,
si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a
decorrere dal periodo d’imposta che inizia dalla predetta data.
3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme
pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della
deducibilità prevista dall’art. 10, comma 1, lettera e bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, fermo
restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo,
l’importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è
maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della
differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle
suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni.
Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite
con decreto del Ministro delle finanze.
Capo II
Disciplina della gestione del risparmio previdenziale
Articolo 5
Regime tributario dei fondi pensione in regime di
contribuzione definita
1. L’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
è sostituito dal seguente:
"Articolo 14
Regime tributario dei fondi pensione in regime di
contribuzione definita
1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell’11 per cento che si applica sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun
anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle
erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle
prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme
ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti
a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i
proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all’inizio
dell’anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e
alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di
composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in
corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si
assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo
del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla
data di cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione
del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per
l’intero importo che trova in essi capienza.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai
fondi sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenute
previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri
proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta
prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis
dell’articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1
dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il
risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la
ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la
stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva.
5. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro
il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del
Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è
presentata entro un mese dall’approvazione del bilancio o
rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato
approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata
entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista
l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è
presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. Nel
caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio di società ed
enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla
dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di
registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per
ciascuna di esse.".
2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 2, comma 1, la lettera e), è soppressa;
b) nell’articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole:
"decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461", sono
aggiunte le seguenti: "nonchè per i fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124";
c) nell’articolo 3, comma 3, le parole "all’articolo 2,
comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti:
"all’articolo 2, comma 1, lettera d)".
3. Nell’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono
soppresse.
4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del
comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere
dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni
del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti
dalla partecipazione a società o enti soggetti all’imposta sul
reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere
dalla predetta data.
5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni
dell’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’imposta si applica su
quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha
effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro
il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro
il giorno 16 del mese successivo.
6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha
effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e
addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli
interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla
predetta data. L’imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da
cui ha effetto il presente decreto ed è versata entro il giorno 16
del mese successivo.
7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell’articolo
10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l’imposta del
12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno
precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I
relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il
presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese
successivo.
Articolo 6
Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni
definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo
l’articolo 14, è inserito il seguente:
"Articolo 14-bis
Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni
definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo
9-ter
1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell’11 per cento applicata sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d’imposta. Il risultato netto si determina
sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero determinato alla
data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati
nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio
dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del
risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo
che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi
da 3 a 7 dell’articolo 14.
2. Per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter,
le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 11 per cento sul risultato
netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si
determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di
costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero
alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati
nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio
dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del
risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo
che trova in essi capienza.".
2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell’articolo 14-bis del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le
disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.
Articolo 7
Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo
l’articolo 14-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 1, è
inserito il seguente:
"Articolo 14-ter
Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili
1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
all’articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del
28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dello 0,50 per cento del patrimonio, riferibile agli immobili
determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i
criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti
periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al
valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per
la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al
periodo precedente è aumentata all’1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11
per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d’imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi
dell’articolo 14, commi 1 e 2.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a
7.".
2. Ai fondi pensione di cui all’articolo 14-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni
dell’articolo 5, commi da 4 a 7.
3. L’articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è
abrogato.
Articolo 8
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano
istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo
l’articolo 14-ter, introdotto dall’articolo 7, comma 1, è
inserito il seguente:
"Articolo 14-quater
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo
18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione
definita gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le
disposizioni dell’articolo 14.
2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo
18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione
e alle forme indicate nel comma 1 gestite mediante convenzioni con
imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni
dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le
disposizioni dell’articolo 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui
all’articolo 18, comma 1, siano costituite nell’ambito del
patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva di cui ai
commi precedenti è corrisposta dalla società o dall’ente
nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.".
2. Ai fondi pensione di cui all’articolo 14-quater del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni
dell’articolo 5, commi da 4 a 7.
Articolo 9
Decorrenza
1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal
periodo d’imposta in corso alla data da cui ha effetto il presente
decreto.
Capo III
Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento
di fine rapporto
Articolo 10
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche
erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera:
"a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1 dell’articolo 47, erogate in forma di capitale,
anche in caso di riscatto di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e a titolo di
anticipazioni;";
b) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
"Articolo 17-bis
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1
dell’articolo 16 sono soggette ad imposta mediante
l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti
al comma 1 dell’articolo 17, assumendo il numero degli anni e
frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile
della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di
fine rapporto e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base
all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a
quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano
le disposizioni previste dall’articolo 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell’importo
complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione
stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì
nei casi previsti dall’articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando
l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma
periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva
della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di
riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 124 del 1993, o a titolo di anticipazione, sono
soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma
1, primo periodo, per il loro intero importo.";
c) nell’articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater) è
inserita la seguente:
"g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell’articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale";
d) nell’articolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il
seguente: "4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies,
del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dai rendimenti
maturati nel periodo d’imposta riferibili al valore attuale delle
prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 47, comma 1,
lettera h-bis, erogate nel corso del medesimo periodo, nonchè, per
le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti
maturati nel periodo d’imposta riferibili al valore attuale delle
rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun
periodo d’imposta.";
e) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita
dalla seguente:
"h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;";
f) nell’articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita
dalle seguenti:
"d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 erogate in forma periodica non
si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse
si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies)
del comma 1 dell’articolo 41, se determinabili;
d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 erogate in forma di capitale a
seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato
articolo 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta se determinabili;".
2. Nell’articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) è
inserita le seguente:
"d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
all’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico,
con i criteri di cui all’articolo 17-bis, comma 1, primo periodo,
dello stesso testo unico;".
3. Per l’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di
assicurazione di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel
territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di
servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel
territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l’impresa.
Il rappresentante fiscale comunica all’Amministrazione finanziaria
i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per
l’assolvimento dei predetti obblighi.
Articolo 11
Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 17:
- i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per
un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta
è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno
in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato
delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e
frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il
risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare
l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque
anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla
percezione.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è
stato reddito imponibile l’aliquota media si calcola con
riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non
vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica
l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo scaglione di
reddito
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a
rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non
superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1
è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno;
per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma
1 dell’articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto
di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di
lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto
dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota
determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il
trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare
netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, sono imponibili per
un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una
somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di
commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità
convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione è
rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore
inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.
L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con
riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla
percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il
suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
L’ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono
contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e
assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data
del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto
alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto
a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota
complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo
di previdenza.
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché
sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si
applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi
1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato delle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto
delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
2. Nell’articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole
"di cui all’articolo 17 dello stesso testo unico" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 17, comma 1,
secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo
unico".
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il
trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di
previdenza è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell’11 per cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 applicano
l’imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti
maturati in ciascun anno. L’imposta è versata entro il 16
febbraio dell’anno successivo. L’imposta è imputata a riduzione
del fondo. Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i
rendimenti, compreso l’anno 2001, è dovuto l’acconto
dell’imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle
rivalutazioni e dei rendimenti maturati nell’anno precedente. Se
il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi
da quelli indicati nei predetti articoli, l’imposta sostitutiva di
cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore
nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene
corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini
previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla
medesima dichiarazione dei redditi.
5. Dall’imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto,
determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della
cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1°
gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina
concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque
non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a lire
120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i
periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.
Articolo 12
Decorrenza e disciplina transitoria
1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le
disposizioni introdotte dall’articolo 10 si applicano alle
prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data
da cui ha effetto il decreto stesso, nonché, in caso di riscatto
parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 o di anticipazione, a quelle
erogate a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni dell’articolo 17 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo
11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto
maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione a
decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il
trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad
applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo
vigente anteriormente alla data stessa.
CAPO IV
Contratti di assicurazione, disposizioni varie e finali
Articolo 13
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei
contributi versati volontariamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 10:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole "in ottemperanza a
disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per
la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili
i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565.";
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui
alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel
medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a
carico.";
b) nell’articolo 13-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da
qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana se l’impresa di
assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un
importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila.
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che
assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di
redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini
del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione
ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;";
c) nell’articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito
dai seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito
per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare
percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume
applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a
rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se
tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati
tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni
dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, nonché della data di
pagamento della stessa. Con decreti del Ministro delle finanze,
sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di
rettifica.";
d) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,
costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione
previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle
derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con
imprese autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato
o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all’inizio dell’erogazione;";
e) nell’articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l’ultimo
periodo è soppresso.
2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 10, comma 1,
lettera e-bis) e 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di
assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un
regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato
l’importo del premio afferente a ciascun rischio.
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nell’articolo 21, secondo comma, le parole "e di
rendita vitalizia" sono soppresse;
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono
soppressi;
d) nella tariffa, allegato C è aggiunto l’articolo 11, così
rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di
capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle
assicurazioni" e "Assicurazione sulla vita di qualunque
specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti
di capitalizzazione", in corrispondenza dell’indicazione
delle operazioni".
4. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565, il comma 5 è soppresso.
Articolo 14
Applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di cui
all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo l’articolo 26-bis è inserito il seguente:
"Articolo 26-ter
1. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera
g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l’impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera
g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i
soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista
dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non
residenti si applicano le disposizioni dell’articolo 16-bis del
testo unico delle imposte sui redditi.".
2. Nell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il
primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti
stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto.
Articolo 15
Regime tributario dei fondi pensione ai fini IVA
1. Nell’articolo 10, primo comma , numero 1), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole
"la gestione di fondi comuni di investimento" sono
inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124".
Articolo 16
Decorrenza
1. Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano per i
contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il
presente decreto.
2. Le disposizioni dell’articolo 14 si applicano per i redditi
maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto.
3. Le disposizioni dell’articolo 15 si applicano a decorrere
dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
Articolo 17
Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ai destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è
aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti
al fondo ivi previsto." e al comma 2, lettera a), le parole:
"lettere a e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti:
"lettere a), b-bis) e b-ter)";
b) nell’articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è
aggiunta la seguente: "c-ter) accordi tra soggetti destinatari
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro
sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.";
c) nell’articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente
periodo: "Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento
dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8
agosto 1995, n. 335.";
d) nell’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse.
I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o
l’azienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento
con cadenza trimestrale al fondo pensione dell’importo
corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita
convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve
ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al
centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con
il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione
medesimo.".
Articolo 18
Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono
emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere
tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali,
previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui
all’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha
effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati,
ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite
erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Per l’adeguamento delle disposizioni del presente decreto
con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo n.
124 del 21 aprile 1993, si provvede con i decreti legislativi
correttivi di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio
1999, n. 133.